INVESTIRE IN MESSICO: I TRATTATI IN VIGORE CON L’ITALIA

INVESTIRE IN MESSICO: I TRATTATI IN VIGORE CON L’ITALIA

Le profonde e radicate relazioni tra Italia e Messico poggiano da sempre su un forte e reciproco interesse storico, culturale ed economico che, nel tempo, continua a manifestarsi ed a crescere.

In ambito economico, questo stretto legame è manifestato dalla costante crescita degli investimenti bilaterali tra Italia e Messico.

È in questo contesto che si inseriscono i numerosi accordi, trattati, convenzioni, protocolli, memorandum d’intesa che negli anni sono stati siglati tra questi due partner.

Ad ulteriore supporto si è inserita anche l’Unione Europea con la firma dell’Accordo di Libero Scambio sul quale oggi, le due parti, hanno trovato un nuovo accordo di massima per un suo adeguamento ed aggiornamento.

I settori ed i fronti coinvolti sono diversi ma il minimo comune denominatore è sempre lo stesso: rafforzare e meglio disciplinare i reciproci rapporti commerciali in modo da favorire gli investimenti da parte di investitori italiani in Messico e viceversa.

Tra gli accordi di maggiore interesse pratico per chi vuole investire in Messico, vi sono sicuramente:

  1. La Convenzione per evitare le doppie imposizioni;
  2. L’Accordi di Libero Scambio tra Messico e Unione Europea; e
  3. L’Accordo sulla reciproca protezione degli investimenti.

 

CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI

Letteralmente prende il nome di “Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l’evasione fiscale”.

È stata ratificata con legge nr. 710 del 14 dicembre 1994 ed è entrata in vigore il 12 marzo 1995. Tra i modelli ispiratori di questa convenzione elaborati in Sede ONU ed in sede OCSE, quella in commento si ispira al secondo.

La Convenzione si applica alle imposte sul reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall’alienazione di beni mobili o immobili, nonché le imposte sulle plusvalenze (art. 2 comma 2).

Più nello specifico disciplina il trattamento:

  • Dei redditi immobiliari (art. 6) che un residente di uno Stato percepisce da beni immobili situati nell’altro Stato;
  • Degli utili delle imprese (art. 7). Oltre a questa categoria generale vengono disciplinate anche specifiche sottocategorie, quali:
  • Utili derivanti dall’esercizio di navi o aeromobili (art. 8);
  • Utili di imprese associate (art. 9).
  • Dei dividenti pagati da una società residente di uno Stato ad un residente dell’altro Stato (art. 10);
  • Degli interessi provenienti da uno Stato e pagato ad un residente dell’altro Stato (art. 11);
  • Dei Canoni provenienti da uno Stato e pagato ad un residente dell’altro Stato (art. 12);
  • Degli utili di Capitale (art. 13). Tra cui quelli provenienti dall’alienazione di beni immobili, di azioni, quote sociali o altri diritti di società, ecc.
  • Dei redditi provenienti dall’esercizio di una libera professione (art. 14);
  • Dei redditi da lavoro subordinato (art. 15);
  • Dei compensi per i membri di un CDA o di un collegio sindacale (art. 16);
  • Dei redditi percepiti dagli Artisti e Sportivi (art. 17);
  • Delle pensioni (art. 18);
  • Delle remunerazioni per servizi resi per in favore della Pubblica Amministrazione (art. 19);
  • Delle somme ricevute da studenti o apprendisti (art. 20).

 

ACCORDI DI LIBERO SCAMBIO TRA MESSICO E UNIONE EUROPEA

Nel 1997 il Messico è stato il primo firmatario tra i paesi latinoamericani dell’Accordo di Partnership Economica, Coordinazione e Cooperazione politica, chiamato Accordo Globale.

È entrato in vigore nel 2000 per sviluppare il dialogo politico, gli scambi commerciali e i rapporti di coordinazione tra tutti i paesi membri dell’Unione ed il Messico.

Successivamente, le norme riguardanti gli scambi commerciali sono state meglio precisate ed approfondite in due ulteriori accordi entrati in vigore nell’Ottobre del 2000 e del 2001: si tratta degli Accordi di Libero Scambio di Beni e Servizi.

Dopo alcuni anni di trattative iniziate nel 2013, nell’aprile dello scorso anno, Messico e Unione Europea hanno trovato l’accordo di massima per aggiornare e sostituire l’Accordo Globale del 2000.

Tra i punti principali del nuovo accordo:

  • In ambito agricolo, misure per potenziare le esportazioni di prodotti quali formaggi, latte in polvere, cioccolato, pollame, carne suina, pasta;
  • Maggiore tutela delle imitazioni in Messico di prodotti alimentari e bevande tipiche europee;
  • Semplificazione delle procedure e delle formalità doganali;
  • Implementazione di misure in ambito di commercio e sviluppo sostenibile;
  • Ampliamento delle possibilità di accesso per le imprese agli appalti pubblici nell’Ue ed in Messico;
  • Aumento del livello di tutela dei diritti di proprietà intellettuale;
  • Liberalizzazione degli scambi di servizi in materia di trasporti, commercio elettronico, telecomunicazioni;
  • Rafforzamento della tutela degli investimenti con un nuovo sistema giurisdizionale e l’istituzione di un nuovo tribunale per gli investimenti.

Sebbene alcune questioni tecniche debbano ancora essere messe a punto, l’entrata in vigore di questo nuovo Accordo non è lontana e, secondo le previsioni, i vantaggi che ne possono trarre i paesi coinvolti saranno molteplici.

 

ACCORDO SULLA RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Infine, dal 2002 è in vigore il chiamato “Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani sulla promozione e reciproca protezione degli investimenti”.

Al fine di incoraggiare i reciproci investimenti, Italia e Messico si sono impegnati a non adottare misure discriminatorie che possano danneggiare il funzionamento, la gestione, il mantenimento, l’utilizzo, la cessione, la trasformazione o la liquidazione degli investimenti i quali godono di piena tutela e salvaguardia (art. 2 comma 2).

L’Accordo prevede la c.d. Clausola della Nazione Più Favorita in base alla quale gli investimenti provenienti dall’altro Stato, non potranno subire un trattamento meno favorevole rispetto a quello riservato agli investimenti effettuati dai propri cittadini o da paesi terzi (art. 3).

L’articolo 5, comma 6 introduce inoltre la c.d. Clausola di Retrocessione in forza della quale, in caso di esproprio di un bene su cui è stato fatto un investimento, l’investitore o i suoi aventi causa avranno diritto di riacquistare quel bene al giusto valore di mercato, laddove lo stesso non venga utilizzato per gli scopi dell’espropriazione.

Apposita tutela infine viene riconosciuta anche per il trasferimento di fondi; garantito e tutelato dalle Parti obbligate ad applicare anche in questo ambito il già citato principio della Nazione più Favorita.

 

Lic. Giovanni Braccini